Campagna Francesco / Ordinanza Presidenziale TAR per la Puglia Sez. I Ordinanza N 00082/2024 RG 00058/2024
Il presente avviso viene pubblicato in ottemperanza a:
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) Ordinanza N. 00082/2024 – ricorso n. R.G. 00058/2024 – Campagna Francesco contro Regione Puglia, con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami, per l'annullamento:
- per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
della Determinazione n. 1177 del 6 novembre 2023, pubblicata sul sito istituzionale della Regione Puglia in data 7.11.2023, con cui il Dirigente della sezione Personale della Regione Puglia ha approvato i verbali e la graduatoria finale del concorso c.d. CUR NUE (“Procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 126 unità, Categoria B3, presso la Regione Puglia, indetta con bando in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 999 del 24.9.2021”);
- dell’allegato A alla predetta Determinazione n. 1177 del 6 novembre 2023 contenente la graduatoria integrale finale del concorso;
- della successiva Determinazione n. 1261 dell’1.12.2023 con cui il Dirigente della sezione Personale della Regione Puglia ha approvato una rettifica alla graduatoria finale del suddetto concorso (includendo un altro soggetto tra gli aventi diritto alla riserva);
- dell’allegato A-bis alla predetta Determinazione n. 1261 dell’1.12.2023 contenente la graduatoria integrale finale del concorso, così come rettificata;
- della graduatoria finale del concorso c.d. CUR NUE, per come approvata e poi parzialmente rettificata dai predetti provvedimenti,nella parte relativa al punteggio assegnato al ricorrente in misura inferiore al dovuto ed alla sua collocazione all’interno della medesima, ai fini della doverosa rettifica del punteggio e della posizione conseguita;
- di tutti i verbali concorsuali e delle valutazioni dei titoli ivi compiute dalla commissione esaminatrice nella parte lesiva dell’interesse dei ricorrenti al giusto collocamento in graduatoria, con particolare riguardo alle parti in cui (in violazione del principio dell’assorbenza del titolo di studio superiore rispetto a quello inferiore) si è ritenuto di non poter assegnare punteggio ai titoli non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al concorso, nonchè alle parti in cui è stato illegittimamente omesso di assegnare al ricorrente (laureato) 3 punti ulteriori per il possesso del titolo del diploma di scuola secondaria superiore e di collocarlo nella posizione corretta in graduatoria;
- in modo particolare del verbale n. 12 nella parte in cui, richiamati e fatti i criteri di cui agli art. 5 e 8 del bando, puntualizza che non procederà a valutare i titoli non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione, omettendo di considerare e di prevedere l’applicazione del principio, del tutto consolidato e pacifico nel diritto vivente, dell’assorbenza del titolo di studio superiore rispetto a quello inferiore;
- in modo particolare, dei presupposti verbali n. 28, 29, 30 e 31 della commissione nominata in relazione al concorso in oggetto nella parte lesiva dell’interesse dei ricorrenti al giusto collocamento in graduatoria, con particolare riguardo alle parti in cui la commissione ha ritenuto di non poter assegnare punteggio ai titoli non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al concorso, omettendo di considerare ed applicare il principio, del tutto consolidato e pacifico nel diritto vivente, dell’assorbenza del titolo di studio superiore rispetto a quello inferiore;
- qualora si ritengano, i verbali e l’operato della commissione ivi documentato, conformi alle regole concorsuali stabilite dal bando, per l’annullamento dell’art. 8, dell’art. 3, dell’art. 5 e di ogni eventuale altra disposizione dello stesso bando avente analogo tenore, nella parte in cui si prevede la non valutabilità del titolo del diploma di scuola superiore non dichiarato nella domanda di partecipazione, pur in presenza dell’espressa indicazione e comprova in sede concorsuale, da parte del candidato, del possesso di un titolo di studio superiore ed assorbente rispetto al predetto (laurea) (ovvero, qualora tali disposizioni si ritengano interpretabili in tal senso);
- ove occorra, di tutte le graduatorie provvisorie adottate e pubblicate sul sito istituzionale della Regione Puglia prima dell’approvazione della graduatoria finale;
- di ogni altro atto ad essi connesso, presupposto e/o conseguenziale ancorchè non conosciuto.
Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l’inserimento del numero di registro generale del ricorso ( ) e dell’anno di deposito ( ) nella sezione “Ricerca ricorsi”, rintracciabile all’interno della sottosezione “Tribunale Amministrativo Regionale Puglia – Bari” della sezione “Attività Istituzionale Tribunali Amministrativi Regionali”.